Campeggio libero e bivacchi in Sardegna




articolo aggiornato a marzo 2024

Per la natura del Blog il seguente articolo è riferito principalmente alle soste temporanee (programmate o non programmate) nel corso delle attività di trekking, hiking ed escursionismo in generale. È bene tuttavia inquadrare questo tipo di campeggio/bivacco nella normativa più ampia sul campeggio libero in Sardegna:

La Legge Regionale 28/07/2017, N. 16 stabilisce infatti che:

[...] Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati

Fino a novembre 2023 questa era la norma unica che regolava l’argomento ed escludeva di fatto ogni tipo di sosta in aree non predisposte. L’escamotage per noi escursionisti che abbiamo talvolta necessità di programmare soste per uscite di più giorni, stava proprio nella definizione di “campeggio”. Si riteneva il bivacco (inteso come pernottamento temporaneo limitato ad una sola notte, con attrezzature trasportabili in uno zaino e funzionali all’attività escursionistica), escluso dalla definizione di campeggio che era riferibile solo all’attività vacanziera di più giorni effettuata in tenda, camper o altri mezzi mobili.

Con la Legge Regionale n.14 del 7 novembre 2023, nell’ambito della disciplina della rete escursionistica della Sardegna, sono state definite le aree di sosta temporanea. La nuova legge stabilisce che la sosta temporanea effettuata con le seguenti modalità “non rientra nel campo di applicazione del divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017”.

Sono autorizzati:

Bivacchi mobili itineranti: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo o tenda da trekking individuale.

Bivacchi fissi: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti.

Rifugi escursionistici: immobili preesistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o alle amministrazioni comunali e altri enti pubblici individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

Se ci si fosse limitati a questo saremmo stati tutti contenti (salvo forse per il limite di 3 km dall’abitato, previsto per le soste nei bivacchi fissi, che mi avrebbe per esempio impedito di dormire nei “pinnettos” di Baulassa che distano più di 3 km da Ulassai).

Il problema più grande è però che, per come è fatta la Legge, tutti i punti per il bivacco (compresi quelli per i bivacchi itineranti) sono autorizzati solo se riportati nel “Piano per lo sviluppo e la gestione della RES”, che li individua puntualmente su mappa e stabilisce un numero massimo predefinito di persone autorizzate

Ora i problemi che sorgono sono principalmente tre, provo a indicarli di seguito dando una mia soluzione interpretativa che non è né un parere legale né necessariamente l’interpretazione corretta, è solo il comportamento che attuerei nel caso mi trovassi in quelle specifiche situazioni, ovviamente disposto ad accettare le sanzioni che vanno da 100 a 250 Euro qualora mi convincano di un mio errore interpretativo.

Primo problema: Se una data zona della Sardegna non è compresa nel “Piano per lo sviluppo e la gestione della RES” posso bivaccarci? 
Poiché il fatto che non esista un sentiero ufficiale non impedisce di fare escursionismo in una determinata zona (si pensi ad esempio al Montiferru che è entrato nei piani della RES solo di recente ma non ha attualmente alcun percorso escursionistico ufficiale), e poiché può sempre sorgere la necessità (o anche solo la voglia) di dover pernottare durante un trekking lungo, non avrei scrupoli a rifugiarmi presso un bivacco fisso o a montare la mia tendina o un tarp.
Secondo problema: se sto camminando lungo il Sentiero Italia (o qualsiasi altro sentiero ufficiale) ma il buio mi trova quando sono troppo lontano dalla piazzola approvata dal “Piano per lo sviluppo e la gestione della RES”, posso montare la tenda e bivaccare per la notte? Ovvio che si, anche se sarà forse più difficile far credere ad un eventuale controllo che mi trovavo in situazione d’emergenza. Qui starà a me spiegare ed alla sensibilità dei controllori recepire la realtà della situazione.
Terzo problema: se programmo un’uscita in modo da fermarmi esclusivamente in aree autorizzate (ad esempio un “pinneto”), ma quando arrivo è già stata raggiunta la capienza massima di bivaccanti autorizzati, posso montare la tendina nelle vicinanze? Beh, io la monto, poi si vedrà.

Ci sono altre situazioni particolari che mi vengono in mente ma queste sono le principali e mi farebbe piacere conoscere il parere di chi legge.

Detto ciò riporto qui il link ad una pagina molto interessante sulla RES per i vostri approfondimenti:

Buoni passi a tutti.





ALTRI LINK UTILI
Baunei: regolamento per uso del territorio (Bivacchi, spiagge, Selvaggio Blu, etc).



PS: il testo di questo post precedente all’aggiornamento di marzo 2024 verteva esclusivamente sulle disposizioni della L.R. 16/2017 ed aveva pertanto una nota più polemica che ha suscitato anche interessanti polemiche e dibattiti. Considerato che era uno degli articoli più letti del Blog riporto di seguito una versione .pdf perché mi dispiace eliminarlo del tutto. (vecchio articolo)

Commenti

  1. Come avrai visto questo anno in Sardegna e sopratutto d estate sono frequenti gli incendi , uno che sta a dormire in prossimità di sentiero, in mezzo ai boschi o a una pineta se si trova in mezzo a questo fuoco può trovarsi nella condizione di non riuscire a salvarsi , i mezzi di soccorso vanno a spegnere gli incendi mica sanno che qualcuno è là in mezzo , per questo la regione Sardegna lo vieta

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    1. Ciao, ti ringrazio per l'ulteriore spunto di discussione, effettivamente anche il problema che hai posto tu viene spesso riportato come causa ragionata del divieto, tuttavia non è tra i motivi dichiarati della Regione e se ci pensi bene potrebbe essere proprio il contrario. Non voglio negare la pericolosità degli incendi per gli escursionisti, da cuglieritano non potrei mai visto l'incendio che ha devastato di recente il Montiferru. Proprio perché conosco alcune delle dinamiche che hanno trasformato quell'incendio in una catastrofe ambientale, ti posso dire che se il bosco fosse stato curato e vissuto, se la rete sentieristica (praticamente inesistente) fosse stata costruita e manutenuta, se le antiche strade fossero state riaperte, il fuoco non sarebbe avanzato con tanta facilità. L'escursionista, come chi lavora in boschi e foreste o in montagna, è il primo custode dell'ambiente e un bosco vivo e frequentato è un bosco più sicuro. Naturalmente il pericolo non scompare, ma per definizione non può essere l'emergenza a determinare la norma né, pertanto, la Legge.

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